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Il personale nominato in posti in soprannumero ai sensi dei precedenti articoli sara' gradualmente assegnato nei posti in organico che si renderanno vacanti nell'ambito di ciascuna provincia successivamente al-, l'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non sara' ultimato il riassorbimento dei posti in soprannumero sono sospese, nell'ambito di ogni singola provincia, le nuove assunzioni di personale per posti non di ruolo corrispondenti a quelli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria degli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica.

Testo in vigore dal 5 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;303~art7 · fonte del testo