Art. 1 — COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 1961, N. 1196
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[1]Nella generica locuzione di «prestazioni al dettaglio», adottata dal Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata e della relativa legge di conversione 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, rientrano anche le prestazioni di privati servizi non costituenti appalto, nonche' le prestazioni di pubblici servizi, compresi quelli aventi per oggetto somministrazioni di merce, da chiunque esercitati e comunque la prestazione o somministrazione in cui si concreta il pubblico servizio risulti pattuita.
[2]Per le sovvenzioni, contributi, premi ed altre forme similari di interventi finanziari da parte delle Provincie, Comuni ed altri Enti pubblici, costituenti entrata imponibile a norma della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, l'imposta e' in ogni caso a carico del percipiente.
Testo in vigore dal 13 agosto 1941 al 12 dicembre 1961
