Provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata

Art. 1 — COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 1961, N. 1196

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1941 al 12 dicembre 1961. Leggi il testo vigente →

[1]Nella generica locuzione di «prestazioni al dettaglio», adottata dal Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata e della relativa legge di conversione 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, rientrano anche le prestazioni di privati servizi non costituenti appalto, nonche' le prestazioni di pubblici servizi, compresi quelli aventi per oggetto somministrazioni di merce, da chiunque esercitati e comunque la prestazione o somministrazione in cui si concreta il pubblico servizio risulti pattuita.

[2]Per le sovvenzioni, contributi, premi ed altre forme similari di interventi finanziari da parte delle Provincie, Comuni ed altri Enti pubblici, costituenti entrata imponibile a norma della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, l'imposta e' in ogni caso a carico del percipiente.

Testo in vigore dal 13 agosto 1941 al 12 dicembre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-07-04;770~art1 · fonte del testo