Art. 1 — COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 1961, N. 1196
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Per le sovvenzioni, contributi, premi ed altre forme similari di interventi finanziari da parte delle Provincie, Comuni ed altri Enti pubblici, costituenti entrata imponibile a norma della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, l'imposta e' in ogni caso a carico del percipiente.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
