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[1]L'art. 9 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, e' modificato come segue:
[2]«L'imposta sull'entrata, da corrispondersi a mezzo di marche o, in sostituzione di queste, a mezzo del servizio dei conti correnti postali, si applica giusta i seguenti criteri ed osservate le norme del regolamento:
- a)quando l'imposta per ogni entrata non supera le L. 50: esclusivamente mediante apposizione di marche;
- b)quando l'imposta, per ogni entrata, supera L. 50 e non L. 200: facoltativamente a mezzo di marche o a mezzo del servizio dei conti correnti postali;
- c)quando l'imposta per ogni entrata supera L. 200: esclusivamente a' mezzo del servizio dei conti correnti postali.
[3]«E' consentito il pagamento della imposta con postagiro settimanale giusta le norme del regolamento.
[4]«Il pagamento dell'imposta per mezzo di postagiro settimanale deve essere effettuato entro il giorno di venerdi' di ciascuna settimana per le fatture emesse nella settimana chiusasi con la domenica precedente.
[5]«La disposizione di cui sopra ha effetto dal giorno 8 febbraio 1940-XVIII, escluso in ogni caso il rimborso di sopratasse eventualmente pagate a norma delle disposizioni precedenti.
[6]«E in facolta' di chi e' autorizzato all'uso del postagiro settimanale di servirsi di tale sistema di pagamento, anche per gl'importi di imposta non superiori a L. 50.
[7]«Per gli acquisti di marche, di importo di volta in volta non inferiore a L. 5000, effettuati dai contribuenti presso gli Uffici del registro od altri uffici ed enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, compete l'aggio stabilito per i distributori secondari dei valori bollati, di cui alla lettera a), dell'art. 8, allegato C, al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1941.
[8]«Ai commercianti al minuto autorizzati ad effettuare il pagamento dell'imposta in modo virtuale in base ai registratori di cassa o ad altro sistema meccanico di registrazione a norma dell'ultimo comma, del precedente art. 8, compete un abbuono del cinque per cento sulle prime lire trentamila d'imposta versata e del due per cento sugli ulteriori versamenti d'imposta».
Testo in vigore dal 13 agosto 1941 al 22 dicembre 2008
