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I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi dei prodotti tessili di cui alla tabella allegato A, quando i prodotti ottenuti dalla lavorazione siano ugualmente compresi nella tabella stessa, sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 15 settembre 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-12-23;1019~art3 · fonte del testo