Art. 15 — COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
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I lavoratori che risiedano nella localita' nella quale si svolgono i lavori, sono preferiti nell'avviamento al lavoro. La Commissione di cui all'art. 25, ove condizioni locali lo richiedano, puo' autorizzare che sia data la preferenza, anche a lavoratori di localita' vicine, osservati opportuni criteri di proporzionalita'. Subordinatamente alla condizione di cui al primo comma del presente articolo, ferme restando le precedenze al collocamento previste dalle leggi speciali, sara' data preferenza nell'avviamento ai lavoratori, che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, nell'avviamento al lavoro si terra conto complessivamente: del carico familiare; dell'anzianita' di iscrizione nelle liste di collocamento; della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare, e dagli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore, anche con riguardo allo stato sanitario del nucleo familiare, in base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo. Il datore di lavoro puo' rifiutare di assumere lavoratori, avviati dall'Ufficio competente, i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa. I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno.
Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 19 febbraio 1961
