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((In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la Commissione di cui all'articolo 25, a richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, puo' autorizzare che agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un Comune concorrano, osservati opportuni criteri di proporzionalita', lavoratori di altri Comuni anche di Province contermini. In caso di denegata autorizzazione, per quanto previsto dal comma precedente, provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Ferme restando le precedenze al collocamento previste da leggi speciali, sara' data preferenza nell'avviamento ai lavoratori che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV)). Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, nell'avviamento al lavoro si terra conto complessivamente: del carico familiare; dell'anzianita' di iscrizione nelle liste di collocamento; della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare, e dagli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore, anche con riguardo allo stato sanitario del nucleo familiare, in base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo. Il datore di lavoro puo' rifiutare di assumere lavoratori, avviati dall'Ufficio competente, i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa. I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1961 al 15 dicembre 1962

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Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 1961

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1949 al 19 febbraio 1961. 48 parole tolte, 67 parole aggiunte.

tolto: I lavoratori che risiedano nella localita' nella quale si svolgono i lavori, sono preferiti nell'avviamento al lavoro. Laaggiunto: In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la Commissione di cui tolto: all'art. 25, ove condizioni locali lo richiedano aggiunto: all'articolo 25, a richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, puo' autorizzare che tolto: sia data la preferenza, anche a lavoratori di localita' vicine, aggiunto: agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un Comune concorrano, osservati opportuni criteri di proporzionalita'tolto: . Subordinatamente alla condizione di cui al primo comma del presente articolo, fermeaggiunto: , lavoratori di altri Comuni anche di Province contermini. In caso di denegata autorizzazione, per quanto previsto dal comma precedente, provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Ferme restando le precedenze al collocamento previste tolto: dalle aggiunto: da leggi speciali, sara' data preferenza nell'avviamento ai lavoratoritolto: , che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art15 · fonte del testo