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Ove sia ritenuto opportuno dalla Commissione comunale, per l'attivita' agricola ed edilizia saranno predisposti dei turni di lavoro a rotazione ed eventuale compensazione tra tutti gli iscritti al collocamento delle categorie dei manovali e dei braccianti agricoli, compresi quelli a compartecipazione che, non traggano da essa occupazione sufficiente. Per distribuire le giornate disponibili fra tutti gli iscritti si terra' conto delle giornate di occupazione dei singoli lavoratori anche in settori non agricoli a ciclo stagionale e delle giornate presunte occorrenti per la coltivazione del terreno condotto dai lavoratori collocandi, che siano parzialmente occupati come mezzadri, compartecipanti, coloni parziari e coltivatori diretti.
Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 30 gennaio 2003
