Articolo abrogato dal d. lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
Abrogato dal 30 gennaio 2003
Articolo abrogato dal d. lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
Abrogato dal 30 gennaio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1949 al 30 gennaio 2003. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per l'assunzione di salariati avventizi le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici possono chiedere all'Ufficio competente l'elenco dei disoccupati della specialita' da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facolta' di sottoporre ad opportuni esperimenti la mano d'opera, loro inviata per accertarne la capacita' tecnica. Qualora l'Ufficio incaricato del collocamento nel Comune in cui devono essere fatte le assunzioni non disponga di operai che, a giudizio delle Amministrazioni interessate, siano in grado di attendere ai lavori da compiere, le Amministrazioni stesse possono rivolgere richiesta ad Uffici di altri Comuni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art17 · fonte del testo