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E' data facolta' al datore di lavoro di assumere direttamente la mano d'opera in tutti i casi in cui tale assunzione sia giustificata da urgente necessita' di evitare danni alle persone o agli impianti. Qualora le prestazioni dei lavoratori assunti direttamente ai sensi del comma precedente si protraggano oltre il terzo giorno, il datore di lavoro e' tenuto a darne comunicazione nominativa per l'eventuale convalida delle assunzioni effettuate, indicandone i motivi e le condizioni di lavoro all'Ufficio competente.
Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 30 gennaio 2003
