Articolo abrogato dal d. lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
Abrogato dal 30 gennaio 2003
Articolo abrogato dal d. lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
Abrogato dal 30 gennaio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1949 al 30 gennaio 2003. 131 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le Commissioni comunali, costituite a norma, del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, debbono comunicare all'Ufficio competente per territorio l'elenco nominativo dei lavoratori agricoli avviati al lavoro, ai sensi e per gli effetti del citato decreto, secondo le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e relative variazioni, di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, debbono essere periodicamente comunicati agli Uffici competenti pei territorio, agli effetti della classificazione professionale degli iscritti e della conseguente valutazione ai fini del collocamento. Gli Uffici di collocamento devono trasmettere alle Commissioni previste dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, l'elenco dei lavoratori agricoli occupati nell'anno precedente con l'indicazione dei periodi di occupazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art20 · fonte del testo