Articolo abrogato dal d. lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
Abrogato dal 30 gennaio 2003
Articolo abrogato dal d. lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
Abrogato dal 30 gennaio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1949 al 30 gennaio 2003. 128 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ove per soddisfare particolari esigenze del lavoro e della produzione sia ravvisata, per determinate categorie di lavoratori, la necessita' di organizzare il servizio di collocamento con carattere interprovinciale o nazionale, o, per categorie specializzate, con forme particolari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita, la Commissione centrale, puo' essere disposto che le funzioni previste dal titolo II siano esercitate da uno o piu' degli Uffici esistenti per tutto il territorio nazionale o per il territorio di piu' province, ovvero da Uffici speciali, funzionanti sotto il controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei suoi organi periferici e delle Commissioni centrali e provinciali previste dagli articoli 1 e 25, e secondo le disposizioni di legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art23 · fonte del testo