Per i lavoratori agricoli l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge per le categorie e secondo le modalita' di cui al regolamento previsto dalla lettera a) del precedente articolo. Le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria e per gli assegni integrativi saranno stabilite annualmente in conformita del disposto dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1378. I contributi predetti saranno riscossi secondo le modalita' stabilite nel regolamento.

Testo vigente dal 1 giugno 1949

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 248/1986

    Questione infondata
    28 novembre 1986

    a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 29 aprile 1949 n. 264 e dell'art. 33 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sollevata dal Pretore di Vigevano con l'ordinanza (R.O. n. 639/81) in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost.; b) riuniti i giudizi (R.O. nn. 471,540 e 541/79), dichiara non fondata la questione di legittimit…

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 2 cost. · Art. 16 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art33 · fonte del testo