Per i lavoratori agricoli l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge per le categorie e secondo le modalita' di cui al regolamento previsto dalla lettera a) del precedente articolo. Le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria e per gli assegni integrativi saranno stabilite annualmente in conformita del disposto dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1378. I contributi predetti saranno riscossi secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
Testo vigente dal 1 giugno 1949
