Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nei provvedimenti legislativi concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per tutti i settori della produzione, compreso quello agricolo, nonche' per gli assegni familiari e per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, saranno determinate o modificate di anno in anno, con le forme e modalita' previste nelle deleghe, contenute negli stessi provvedimenti legislativi. Nella delega di cui al precedente comma e' compresa anche la determinazione o modificazione delle misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie e delle tariffe dei premi o contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in relazione alle esigenze delle rispettive gestioni. Qualora alla data del 1 gennaio di ciascun anno non siano emanati per la determinazione o modificazione della misura dei singoli contributi previsti dai comma precedenti, i provvedimenti delegati di competenza, i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti, sino a quando non saranno entrati in vigore i detti provvedimenti, e salvo conguaglio sulla base delle misure fissate con i medesimi, a corrispondere i contributi nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato. Tale disposizione ha, effetto anche per i provvedimenti gia' emanati in applicazione dell'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861. A coloro che erano tenuti al versamento dei contributi e non li avessero ancora corrisposti viene accordato il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il pagamento degli arretrati.

Testo vigente dal 3 maggio 1956

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 92/1969

    Questione infondata
    14 maggio 1969

    V. sent. n. 21 del 1969.

    Art. 23 cost. · Art. 76 cost. · Art. 1 Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 21/1969

    Questione infondata
    20 febbraio 1969

    Le norme di cui agli artt. 1, secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307; 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443; 15, terzo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830; e del D.P.R. 31 dicembre 1963 concernenti la misura dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie, si mantengono sulla linea dell'art. 38, quarto comma, della Costituzione, perché fanno proprio il sistema del finanziamento per contributi calcolati sull'importo delle retribuzioni dovute ai lavoratori, senza respingere l'obbligo integrativo dello Stato.

    Art. 23 cost. · Art. 76 cost. · Art. 32 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1956-04-14;307~art1 · fonte del testo