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La Commissione centrale puo' costituire nel suo seno Comitati, dei quali determina la composizione e le funzioni. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche su richiesta della Commissione o di Comitati, puo' far assistere a singole riunioni della Commissione e dei Comitati rappresentanti di altri Ministeri interessati, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e dell'Ispettorato medico del lavoro per i problemi di carattere igienico e sanitario, dirigenti di istituiti di previdenza, i assistenza e istruzione professionale e persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione.
Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 30 gennaio 2003
