Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 30/1958

    Questione infondata
    8 aprile 1958

    dichiara non fondata la questione, proposta dal Pretore di Arzignano con l'ordinanza del 10 dicembre 1956, sulla legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 13, 14, 18 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e degli artt. 3 e 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1949 al 30 gennaio 2003. 355 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati e' presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale. Egli puo' delegare a presiedere singole riunioni della Commissione il Sottosegretario di Stato o uno dei direttori generali di cui al n. 2 del comma successivo. Essa e' composta:

tolto: 1) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti e da uno degli artigiani, designati su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il Ministro, nella richiesta, terra' conto dell'importanza numerica delle organizzazioni;

tolto: 2) dai direttori generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza e assistenza sociale;

tolto: 3) da un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

tolto: 4) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o da un suo rappresentante. Alle sedute della Commissione centrale e dei Comitati, di cui all'art. 4, nelle quali sia trattata la materia di cui all'art. 2, n. 4, partecipera', come membro effettivo, un rappresentante del Ministro per la pubblica istruzione, e, qualora si trattino materie interessanti le Regioni a statuto autonomo, entro i limiti dei poteri ad esse conferiti dalla Costituzione, partecipera', come membro effettivo, un rappresentante della Regione interessata. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nel richiedere alle organizzazioni sindacali le designazioni dei rappresentanti di cui al comma secondo, n. 1, assegnera' loro un termine di quindici giorni per la designazione, decorso il quale il Ministro provvedera' d'ufficio. Tale termine potra', su richiesta motivata, delle organizzazioni interessate, essere prorogato dal Ministro per altri quindici giorni. In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo dovra' essere designato e nominato un membro supplente. Le funzioni di segretario e di vice segretario sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza, sociale. I componenti della Commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica due anni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art3 · fonte del testo