I corsi di cui agli articoli precedenti durano da tre a otto mesi e si svolgono in locali distinti da quelli adibiti dall'impresa alla normale attivita' secondo le direttive stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Al termine del corso i non qualificati sono licenziati, i qualificati invece sono riassorbiti dall'azienda nei limiti delle sue possibilita'. Alle prove di fine corso presenziera' un tecnico designato dalla Commissione provinciale.

Testo vigente dal 1 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art55 · fonte del testo