Le imprese previste dall'articolo precedente rivolgono domanda documentata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a mezzo dell'Ispettorato del lavoro competente, che esprime il parere sulla opportunita' del corso e sulla razionalita' della sua organizzazione. La facolta' del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concedere l'autorizzazione e' esercitata d'intesa con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio.

Testo vigente dal 1 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art54 · fonte del testo