Le imprese previste dall'articolo precedente rivolgono domanda documentata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a mezzo dell'Ispettorato del lavoro competente, che esprime il parere sulla opportunita' del corso e sulla razionalita' della sua organizzazione. La facolta' del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concedere l'autorizzazione e' esercitata d'intesa con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio.
Testo vigente dal 1 giugno 1949
