Agli operai dei corsi, in deroga al disposto di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, e' corrisposta, l'integrazione salariale nella misura dei due terzi della retribuzione globale per le ore da ventiquattro a quaranta settimanali a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria. Ad essi inoltre a carico del Fondo di cui all'art. 62 sara' corrisposta settimanalmente una somma pari alla integrazione di cui sopra, oltre alla, integrazione giornaliera di L. 100. Agli stessi sono corrisposti gli assegni familiari nella misura prevista per la categoria cui il lavoratore appartiene, a carico della rispettiva, Cassa degli assegni familiari. Ad essi non spetta il premio finale di L. 3000. Sono a carico delle imprese promotrici dei corsi la spese per l'istituzione, l'attrezzatura ed il funzionamento dei corsi stessi, quelle per le assicurazioni infortuni, nonche' quelle per l'indennita' di licenziamento nelle ipotesi previste dall'articolo precedente.

Testo vigente dal 1 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art56 · fonte del testo