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Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi:
- 1)il Comitato per la disoccupazione previsto dall'art. 9 del regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 373;
- 2)il Comitato per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati, istituito con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264.
Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 30 gennaio 2003
