Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 248/1986

    Questione infondata
    28 novembre 1986

    Va ribadito - anche alla luce delle modifiche legislative che il sistema di avviamento al lavoro ha subito negli anni successivi alle decisioni della Corte costituzionale in materia, modifiche intese, tra l'altro, a salvaguardare i livelli occupazionali già raggiunti (con l'istituzione di canali privilegiati di riavviamento al lavoro), ed a favorire l'occupazione giovanile che l'ingerenza pubblica nella fase di formazione del rapporto - pur comprimendo l'autonomia del datore di lavoro e dello stesso lavoratore in ordine alla scelta della controparte negoziale - trova (ancora) razionale fondamento, oltreché nella necessità di evitare l'esercizio della mediazione privata, anche nel rilevante interesse pubblico all'occupazione ed al controllo della domanda ed offerta di lavoro. È ben vero che l'ambito di applicabilità delle richieste nominative è andato progressivamente ampliandosi, fino al punto che l'art. 6 della recente legge n. 724 del 1980 ha concesso ai datori di lavoro che intendono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, la possibilità di fare contestualmente richiesta di lavoratori per metà numerica e per l'altra metà nominativa, senza alcun dovere di esporne i motivi; e che le esigenze determinate dall'impiego sempre più massiccio delle nuove tecnologie renderà certamente necessaria anche una più profonda e radicale riforma del collocamento, le cui scelte sono affidate più che mai alla discrezionalità del legislatore. Ma finché permangono crisi economica e necessità di direzione statale della politica economica a sostegno ed incremento dell'occupazione, sembra difficile instaurare un regime di piena libertà fondato sulla sola richiesta nominativa del lavoratore. Allo stato attuale, dunque, non sussistono violazioni degli artt. 2 e 4, comma primo (in relazione all'art. 3, comma primo), Cost., giacché lo strumento del collocamento pubblico consente l'attuazione di quella politica di piena occupazione cui l'art. 4 impegna lo Stato, e che, in applicazione del principio di uguaglianza, deve essere orientata ad un'equa ripartizione dell'(insufficiente) offerta di posti di lavoro: le conseguenti restrizioni dell'autonomia privata rispondono ad interessi pubblici e, come tali, sono ammissibili, entro limiti di ragionevolezza e sempreché non comportino totale soppressione o grave affievolimento del diritto di libertà dei singoli (in cui è compresa la scelta dell'attività lavorativa). (Non fondatezza - in riferimento ai richiamati parametri - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 11, 13, 14 e 18 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificata dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5), e degli artt. 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui si dispone che le assunzioni dei lavoratori avvengano per il tramite degli appositi uffici pubblici e attraverso richieste numeriche da parte del datore di lavoro (limitando la possibilità di richieste nominative solo ad alcuni casi particolari)). - S. nn. 53/1957 e 30/1958, che ritennero non costituzionalmente illegittimi (in riferimento agli stessi parametri) gli artt. 8, 13 e 27 della legge n. 264 del 1949.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 2 cost. · Art. 16 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 30/1958

    Questione infondata
    8 aprile 1958

    Per i motivi già esposti nella sentenza di non fondatezza n. 53 del 1957, pronunciata su analoga questione, gli artt. 7, 8, 13, 14, 18 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, relativi all'assunzione dei lavoratori ed all'obbligo sanzionato, penalmente dei datori di lavoro di comunicare all'ufficio di collocamento il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, non contrastano con gli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione. - S. n. 53/1957.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 16 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1949 al 30 gennaio 2003. 12 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il collocamento e' funzione pubblica esercitata secondo le norme del presente titolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art7 · fonte del testo