Il termine di cui all'art. 308 del testo unico approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 383, all'art. 39 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, ed all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, e' prorogato fino a due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i conti che non siano stati ancora presentati.

Testo vigente dal 6 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-07;142~art4 · fonte del testo