Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolanti le provvidenze per il teatro, restano in vigore gli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e l'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 175. Il termine fissato dall'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 898, per l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e' del pari prorogato a decorrere dal 1 luglio 1957 sino alla entrata in vigore delle nuove norme regolanti le provvidenze per il teatro.
Testo vigente dal 10 dicembre 1957
