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[1]L'art. 6 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e' sostituito dal seguente: "Per gli spettacoli misti di avanspettacolo e cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, e' dovuto un diritto erariale nella misura seguente:

[2]per i prezzi, non compreso il diritto erariale, fino a L. 50...................... 15 % per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre L. 50 fino a L. 100...... 20 % per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre L. 100 fino a L. 150..... 30 % per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a L. 150................ 40 % ".

[3]Per beneficiare delle aliquote di cui al comma precedente l'avanspettacolo deve giornalmente alternarsi con le proiezioni cinematografiche e deve essere costituito da uno degli spettacoli appresso indicati:

  • a)da un complesso di successivi numeri di arte varia non minore di cinque;
  • b)da uno spettacolo di rivista;
  • c)da uno spettacolo di operetta;
  • d)da uno spettacolo di compagnia di prosa;
  • e)da orchestra attrazione da palcoscenico con non meno di cinque successive esecuzioni. La specie dello spettacolo misto con i vari elementi che lo compongono deve risultare dalla distinta giornaliera degli incassi per gli eventuali riscontri da parte dei funzionari delegati dalla Amministrazione finanziaria".

Testo in vigore dal 23 dicembre 1948 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1948-12-21;1440~art2 · fonte del testo