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La frazione inferiore a cinque centesimi prevista per l'arrotondamento sino a cinque centesimi dall'art. 4 del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, a beneficio degli impresari o esercenti, viene aumentata per i prezzi cumulativi che presentano frazione di lira fino a lira intera.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1948 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1948-12-21;1440~art3 · fonte del testo