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[1]In deroga all'art. 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e' istituito in tutte le domeniche comprese tra il 15 dicembre 1948 e il 20 marzo 1949, nonche' nei giorni 25 dicembre 1948, 1° e 6 gennaio, 11 febbraio e 19 marzo 1949, un sovraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

[2]sul biglietto, al lordo del diritto erariale, fino a L. 50................. sovraprezzo L. 5 da oltre L. 50 fino a L. 200....... " L. 10 oltre L. 200....................... " L. 20

[3]Tale sovraprezzo e' esente dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1948 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1948-12-21;1440~art5 · fonte del testo