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Il sovraprezzo di cui al precedente articolo, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, e' riscosso dell'esercente e da questi versato alla Societa' italiana Autori Editori nei modi e nei termini stabiliti per i d ritti erariali. La Societa' italiana Autori ed Editori versera' entro ciascun mese successivo a quello della riscossione l'ammontare dei sovraprezzi incassati:

  • a)nella misura di un quinto al fondo amministrato dalla Commissione nazionale italiana per l'appello delle Nazioni Unite a favore dell'infanzia;
  • b)nella misura di quattro quinti al Fondo di soccorso invernale amministrato dal Comitato centrale per il soccorso invernale. Dei detti versamenti dovra' dare notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. Il servizio di accertamento, riscossione e versamento del sovraprezzi sara' svolto dalla Societa' italiana Autori Editori, per sua offerta spontanea, gratuitamente.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1948 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1948-12-21;1440~art6 · fonte del testo