Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008. 124 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I ricorsi in via amministrativi sulle questioni relative all'applicazione dei diritti erariali debbono essere presentati nel termine di novanta giorni dall'accertamento del tributo all'intendente di finanza che e' competente a deciderli. Contro tale decisione e contro gli atti di accertamento compiuti dall'intendente e' ammesso ricorso al Ministro per le finanze, nel termine di novanta giorni dalla loro notificazione, se l'ammontare controverso del tributo superi le lire 50.000. Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza puo' essere proposto nuovo ricorso, nei modi e nei termini prescritti dagli articoli 6 e 7 del regio decreto 22 maggio 1910, n. 316, quando le decisioni anzidette siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1109~art11 · fonte del testo