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L'azione dello Stato per il conseguimento dei diritti erariali si prescrive col decorso di cinque anni. Col decorso di un anno dal giorno dell'effettuato pagamento si prescrive l'azione del contribuente per la restituzione dell'imposta indebitamente percetta.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008
