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L'art. 6, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad affidare con proprio decreto alla Societa' italiana degli autori ed editori, alle condizioni da stabilirsi mediante apposita Convenzione, il servizio di ripartizione della quota spettante ai Comuni sulla imposta unica sui giuochi, di cui al precedente comma".
Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008
