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L'art. 12, comma primo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e' sostituito dal seguente: "Per gli spettacoli e trattenimenti, di che ai numeri 1, 2, 3, 4 e 7 dell'annessa tabella A e alla tabella B, l'imponibile agli effetti della applicazione dei diritti erariali e dell'imposta generale sull'entrata e' pure costituito dall'ammontare degli abbonamenti e delle dotazioni o sussidi corrisposti da persone o enti privati".
Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008
