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Il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernente l'assetto della finanza delle Province e dei Comuni, e' sostituito dal seguente: "Al versamento ai Comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti provvedono le Intendenze di finanza competenti per territorio entro il trimestre successivo a quello della riscossione, in base alla liquidazione trimestrale di riparto predisposta dalla Societa' italiana degli autori ed editori, previo accertamento dell'eseguito versamento in Tesoreria da parte della Societa' stessa dei diritti erariali riscossi in ciascun mese del trimestre e versati in Tesoreria entro i termini e con le modalita' previste da apposita convenzione".

Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1109~art4 · fonte del testo