Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'art. 10 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208, e' sostituito dal seguente: "Nel caso di mancato pagamento dei diritti erariali o di constatata frode od alterazione nella compilazione della distinta d'incasso, l'intendente di finanza su proposta dell'ente accertatore, ha facolta' di provvedere per la chiusura del teatro, cinema od altro locale. In deroga al disposto dell'art. 6 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la chiusura puo' avere durata fino a tre mesi. "Indipendentemente da tale chiusura e da eventuali sanzioni di carattere penale, si applica, nelle ipotesi di cui al precedente comma, la pena pecuniaria da due a otto volte il tributo evaso".
Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008
