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L'art. 15, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, e' modificato come segue: "Nei casi di mancato pagamento del diritto erariale sulle scommesse e' dovuta una pena pecuniaria da due a otto volte il tributo evaso".
Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008
