Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'art. 15, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, e' modificato come segue: "Nei casi di mancato pagamento del diritto erariale sulle scommesse e' dovuta una pena pecuniaria da due a otto volte il tributo evaso".

Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1109~art8 · fonte del testo