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L'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e' sostituito dal seguente: "I diritti erariali di cui al n. 8 della tabella A fanno carico agli scommettitori ed ai partecipanti alle gare e scommesse. Essi sono peraltro dovuti all'Erario da coloro che sono legalmente autorizzati all'esercizio delle scommesse o dalle persone, societa', associazioni ed enti che eserciscono le gare di tiro a volo, con diritto di rivalsa sugli scommettitori e sui partecipanti allo gare".
Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008
