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[1]Agli effetti dell'imposta di registro il contratto comprendente fornitura di materie, merci o prodotti e prestazione d'opera, e' considerato appalto ove il prezzo o valore delle materie, merci e prodotti non costituisca la parte prevalente del prezzo o valore globale.
[2]Per speciali lavori il Ministro per le finanze ha facolta' di determinare con propri decreti, sentite le organizzazioni sindacali interessate, se prevalga il valore della materia o quello dell'opera.
[3]Le somministrazioni periodiche o gli approvvigionamenti a tratto continuativo sono parificati, agli effetti tributari, agli appalti, quando l'assuntore debba produrre o procurarsi, posteriormente al contratto, le cose promesse.
[4]Sono altresi' considerati appalti, ai detti effetti, i contratti che hanno per oggetto la prestazione dell'attivita' lavorativa di persone diverse da quella che ha contratto l'obbligazione, comunque sia determinato il corrispettivo.
[5]Qualunque sia il valore delle materie, merci o prodotti impiegati nella lavorazione, si considerano vendite ai fini tributari i contratti con i quali una ditta si obbliga di consegnare cose che costituiscono l'oggetto della sua ordinaria produzione.
[6]Per ordinaria produzione agli effetti del comma precedente si intende quella dell'ordinaria organizzazione industriale e attrezzatura tecnica della ditta produttrice che puo' desumersi dall'inquadramento sindacale della ditta, dalle denuncie presentate ai Consigli provinciali delle corporazioni, o dagli atti contrattuali e documenti contabili della ditta stessa, ancorche' i prodotti subiscano nella fabbricazione variazioni o adattamenti su richiesta o ordinazione dell'acquirente.
Testo in vigore dal 13 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
