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I contratti di scritture teatrali di compagnie nel loro complesso o di artisti singoli devono essere in ogni caso stipulati in carta da bollo da lire sei e sono soggetti all'imposta proporzionale di registro di lire 0,30 per cento in caso d'uso.

Testo in vigore dal 13 agosto 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-07-19;771~art2 · fonte del testo

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