Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I contratti di scritture teatrali di compagnie nel loro complesso o di artisti singoli devono essere in ogni caso stipulati in carta da bollo da lire sei e sono soggetti all'imposta proporzionale di registro di lire 0,30 per cento in caso d'uso.
Testo in vigore dal 13 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
