Provvedimenti in materia di Imposta di registro sugli appalti

Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 141

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[1]I contratti d'appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale sono esenti dalla registrazione, salvo il caso d'uso, quando il prezzo o valore globale non supera le lire diecimila.

[2]Qualunque sia il prezzo o valore globale, i contratti conclusi tra commercianti, verbalmente o mediante corrispondenza per la riparazione o lavorazione di materie, merci e prodotti affidati dalla ditta committente per essere riparati, trasformati o perfezionati, sono soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso, quando la ripartizione o lavorazione costituisca l'oggetto della ordinaria attivita' della ditta assuntrice, da risultare nei modi stabiliti dall'ultimo comma, dell'art. 1.

[3]Non costituisce caso d'uso la inserzione od enunciazione del contratto negli atti della pubblica amministrazione contraente o degli organi amministrativi di controllo, quando sia fatta soltanto ai fini del pagamento o della riscossione dei corrispettivi del contratto stesso.

[4]L'imposta di registro sui contratti di appalto, verbali o per corrispondenza commerciale, puo' essere soddisfatta nei modi stabiliti dall'art. 54, ultimo comma, della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, purche' il prezzo o valore globale non superi le L. 40.000. Negli stessi modi e' corrisposta l'addizionale di assistenza sociale di cui al R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614.

[5]Nei casi previsti dal comma precedente, l'imposta di registro e l'addizionale debbono essere assolte contemporaneamente alla imposta generale sulle entrate.

[6]I suddetti contratti qualora siano a corrispettivo variabile e durante l'esecuzione risultino di importo superiore al valore di L. 10.000 fissato per l'esenzione, oppure a quello, di L. 40.000, stabilito per la tassazione per mezzo di marche sono soggetti al pagamento dell'imposta rispettivamente mediante marche, se non oltrepassano l'importo di L. 40.000, ovvero su denuncia da presentarsi al competente Ufficio del registro entro venti giorni dalla data nella quale risulti superato il limite di L. 40.000 in base alla contabilita' dei lavori o ad altri documenti. Resta fermo l'obbligo dell'ulteriore denuncia, da presentare nel termine di venti giorni da quello dell'accertamento del corrispettivo.

Testo in vigore dal 13 agosto 1941 al 25 aprile 1945

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urn:nir:stato:legge:1941-07-19;771~art3 · fonte del testo

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