Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 141
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[1]Qualunque sia il prezzo o valore globale, i contratti conclusi tra commercianti, verbalmente o mediante corrispondenza per la riparazione o lavorazione di materie, merci e prodotti affidati dalla ditta committente per essere riparati, trasformati o perfezionati, sono soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso, quando la ripartizione o lavorazione costituisca l'oggetto della ordinaria attivita' della ditta assuntrice, da risultare nei modi stabiliti dall'ultimo comma, dell'art. 1.
[2]Non costituisce caso d'uso la inserzione od enunciazione del contratto negli atti della pubblica amministrazione contraente o degli organi amministrativi di controllo, quando sia fatta soltanto ai fini del pagamento o della riscossione dei corrispettivi del contratto stesso.
[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 141)).
[4]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 141)).
[5]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 141)).
Testo in vigore dal 25 aprile 1945 al 16 dicembre 2009
