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[1]Quando non sia intervenuto il decreto del Ministro per le finanze, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 e sorga contestazione circa la prevalenza della materia o dell'opera, e' soggetto ad accertamento di congruita' il prezzo o valore dello materie, merci o prodotti impiegati nello stato anteriore alla lavorazione eseguita in dipendenza del contratto.
[2]L'Amministrazione ha facolta' di promuovere tale accertamento nel termine di sei mesi da quando il contribuente avra' fatto denuncia dell'avvenuta esecuzione del contratto o l'Amministrazione stessa ne sara' venuta altrimenti a conoscenza.
[3]Per l'accertamento si osservano le norme relative all'accertamento dei valori dei trasferimenti di aziende industriali e commerciali:
Testo in vigore dal 13 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
