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[1]L'ultimo capoverso dell'art. 6 del R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1940-XVIII n. 1511, e' modificato nel modo seguente:
[2]«L'aliquota di L. 0,20 per cento prevista dall'art. 45 della tariffa allegato D), alla legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e' elevata a, L. 0,50 per cento e si applica alle vendite e promesse di vendita aventi per oggetto le merci ed i prodotti nello stesso articolo indicati, esclusi i contratti considerati appalti agli effetti dell'imposta di registro».
Testo in vigore dal 13 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
