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E' abrogato l'art. 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, e sono richiamate in vigore le disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1949 al 22 dicembre 2008
