Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette
Art. 5 — Liquidazione a Stralcio delle domande di integrazione presentate dagli esattori per gli anni 1948 e retro
Il Ministro per le finanze ha, facolta' di consentire che la liquidazione delle richieste di integrazione d'aggio a rendiconto, presentate dagli esattori e non ancora definite, venga fatta con criterio forfetario anziche' analitico.
Testo vigente dal 30 dicembre 1949
