In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, al pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali delle imposte dirette - previste dai decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 351, 18 giugno 1945, n. 424 e 12 ottobre 1945, n. 689, e del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587 - sara' provveduto a mezzo aperture di credito emesse a favore degli intendenti di finanza di importo non superiore a L. 300.000.000.

Testo vigente dal 16 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-23;451~art1 · fonte del testo