Art. 6 — Sostituzione del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771
Il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1945, n. 771, e' sostituito dal seguente: "L'esattore hai diritto al rimborso delle imposte e sovrimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguito, purche' faccia constare che l'esecuzione non ha, potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili e immobili del debitore, oppure che l'esecuzione e' tornata, inutile o insufficiente".
Testo vigente dal 30 dicembre 1949
