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Gli autobus adibiti al trasporto di persone e gli autocarri adibiti al trasporto di merci, nonche' i relativi rimorchi, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, possono circolare in Italia contro pagamento di un trentaseiesimo della tassa annuale per ogni dieci giorni di soggiorno o frazione di essi. Il trattamento tributario stabilito dal presente articolo e' subordinato alla sussistenza della reciprocita' di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008
