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Il Ministro per le finanze ha facolta' di affidare all'Automobile Club d'Italia la riscossione di tutte le tasse di circolazione e dei tributi annessi, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art17 · fonte del testo