La tassa di concessione governativa riguardante i libretti di abbonamento alle trasmissioni televisive per uso privato, istituita con la legge 10 dicembre 1954, n. 1150, modificata, quanto alla misura, dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1413, puo' essere corrisposta, nel caso di pagamento rateale del canone di abbonamento alle trasmissioni televisive, a rate uguali, alle scadenze stabilite per le singole rate di abbonamento, insieme con le rate stesse. In tal caso, la tassa e' dovuta nella misura di lire 1.020, per ciascuna rata semestrale o di lire 530 per ciascuna rata trimestrale.

Testo vigente dal 16 giugno 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-05-28;362~art1 · fonte del testo