Il libretto d'iscrizione, rilasciato ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, per la detenzione di apparecchi radio-riceventi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive, costituisce licenza d'uso ed e' soggetto alla tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:

  • a)per ogni abbonamento alle radioaudizioni: lire 850 per anno solare;
  • b)per ogni abbonamento alle diffusioni televisive: lire 3000 per anno solare; tale aliquota comprende anche la tassa dovuta per l'abbonamento alle radioaudizioni, connesso con l'abbonamento alle trasmissioni televisive. 2 Alle stesse tasse sono soggetti gli speciali contratti di abbonamento conclusi dall'Ente concessionario e le licenze speciali gratuite da detto Ente accordate, a norma delle vigenti disposizioni, fatta eccezione per i contratti con pubblici esercizi, ai quali si applicano le norme di cui all'art. 2 della presente legge. 2 Sui libretti d'iscrizione riguardanti apparecchi di radiodiffusione installati su autovetture con oltre 13 Hp tassabili ai fini fiscali o su navi, la tassa di concessione governativa e' dovuta nella misura di lire 5000 annue. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1956, n. 1413

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La L. 27 dicembre 1956, n. 1413 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La tassa di concessione governativa dovuta dagli utenti delle trasmissioni televisive ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera b), e secondo comma, della legge 10 dicembre 1954, n. 1150, e' ridotta a duemila lire per anno solare". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 5) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1957.

Testo vigente dal 13 gennaio 1957

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1954 al 13 gennaio 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1956, n. 1413

    La L. 27 dicembre 1956, n. 1413 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La tassa di concessione governativa dovuta dagli utenti delle trasmissioni televisive ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera b), e secondo comma, della legge 10 dicembre 1954, n. 1150, e' ridotta a duemila lire per anno solare". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 5) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1957.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1150~art1 · fonte del testo