Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 1958 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]I numeri 8, 9, 10, 22, 23, 31, 32, 33, 35, 38, 41, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 58, 59, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 91, 107, 111, 112, 113, 114, 121, 125, 129, 131, 183, 186, 196, 200 e 217 della tabella allegato A. al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sono sostituiti dai seguenti:

[2]----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 febbraio 1958, n. 29

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La L. 7 febbraio 1958, n. 29 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il numero 35 della tabella allegato A della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, e' sostituito dal seguente: "Autorizzazione rilasciata dal sindaco, ai sensi dello art. 221 del testo unico citato, per abitabilita' di nuove case urbane o rurali, di edifici o parte di essi, indicati nell'art. 220 del testo medesimo: a) abitazioni di lusso, ai sensi del decreto Ministeriale 7 gennaio 1950, per ogni vano, lire 2.000; b) altre abitazioni, per ogni vano, lire 500"."

Testo in vigore dal 8 marzo 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 marzo 1958

Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1954 al 8 marzo 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 febbraio 1958, n. 29

    La L. 7 febbraio 1958, n. 29 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il numero 35 della tabella allegato A della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, e' sostituito dal seguente: "Autorizzazione rilasciata dal sindaco, ai sensi dello art. 221 del testo unico citato, per abitabilita' di nuove case urbane o rurali, di edifici o parte di essi, indicati nell'art. 220 del testo medesimo: a) abitazioni di lusso, ai sensi del decreto Ministeriale 7 gennaio 1950, per ogni vano, lire 2.000; b) altre abitazioni, per ogni vano, lire 500"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-12-10;1164~art1 · fonte del testo